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COME FARE PER

Divorzi e separazioni

Descrizione:
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Come Fare:
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)

- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero

- residenza di uno dei coniugi

A decorrere dal 9/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0161/ 856115, (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30)

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Informazioni specifiche:

Divorzio Breve"

dal 26 maggio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla fine del matrimonio, il tutto è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge 55/2015, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulta ancora pendente alla medesima data.

Il provvedimento, per le separazioni giudiziali:

- Riduce da tre anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio (almeno 12 mesi)

- Tale termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale

Per le separazioni consensuali:

- Riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la proposizione della domanda di divorzio

- Questo anche per le separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografico (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
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File wordDichiarazione sostitutiva figli maggiorenni autosufficienti (24 KB)